Corsi periodici per rinnovo abilitazioni CQC

  • rinnovo cqc merci

    CQC MERCI

    Corso di formazione periodica da 35 ore per rinnovare la cqc con specializzazione al trasporto di merci

  • rinnovo cqc persone

    CQC PERSONE

    Corso di formazione periodica da 35 ore per rinnovare la cqc con specializzazione al trasporto di persone

  • rinnovo cqc merci e persone

    CQC MERCI e PERSONE

    I possessori della carta di qualificazione del conducente con entrambe le specializzazioni (merci/persone) hanno l'obbligo di rinnovare tramite un corso di 35 ore la specializzazione che scade prima, in tal modo saranno rinnovate entrambe

Organizzazione dei corsi

A decorrere dal 9 marzo 2012 potranno essere avviati i corsi di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone, in quanto andranno in scadenza, dopo 18 mesi, le CQC rilasciate per documentazione agli autisti professionali di persone, che possedevano alla data del 9 settembre 2008 i requisiti previsti dalla normativa. Dal 9 marzo 2013 potranno iniziare i corsi di formazione periodica per i conducenti professionali di merci ( sempre che non siano titolari anche di titolo professionale per il trasporto di persone e non abbiano già frequentato tale specifico corso periodico).

Corpo Docenti

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro; o che abbia svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza in corsi di formazione connessi all’autotrasporto
c) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridico-amministrativa dell'autotrasporto (Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:
c1) gli insegnanti di teoria (di cui al punto a) che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose nazionale ed internazionale;
c2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto

I Candidati

La Direttiva n. 2003/59/CE ha definito la formazione periodica come “un aggiornamento professionale” che consente ai titolari di un titolo professional e per l’esercizio dell’attività di trasporto, “di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni” Ne deriva che, i corsi di formazione periodica devono essere visti nell’ottica di una formazione progressiva più che in quella di un sistema di “rinnovo” di un documento in scadenza. Infatti l’art. 8 della citata direttiva p rescrive che i primi “blocchi” di corsi di formazione periodica, dopo il recepimento della normativa sulla formazione dei conducenti professionali, debbano essere frequentati dai conducenti:
1.titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi entro il 9 settembre 2008; dopo cinque anni decorrenti da tale data, a prescindere dalla data di rilascio effettivo della CQC per documentazione;
2.di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi entro il 9 settembre 2009; dopo cinque anni decorrenti da tale data, a prescindere dalla data di rilascio effettivo della CQC per documentazione. Una volta a regime, queste due categorie di conduce nti effettueranno i prossimi corsi di formazione periodica dopo cinque anni dalla scadenza della CQC individualmente posseduta.
3.titolari di carta di qualificazione del conducente conseguita mediante corso di formazione iniziale, dopo cinque anni dalla data di conseguimento
La C.Q.C. per trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del 68° anno di età, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D. Il titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione p eriodica per l'altra tipologia.

le assenze

L’assenza di un partecipante è annotata sul registro frequenza entro quindici minuti dall’inizio della lezione. Qualora la lezione sia di più di due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non superiori a due: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.